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Autotrasporto di cose c/terzi: istituito il codice tributo per l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta per Euro 5

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Con la risoluzione n. 247/E del 15 settembre 2009 l'Agenzia delle entrate ha istituito il nuovo codice tributo per la fruizione in compensazione del credito d'imposta spettante per l'acquisizione di automezzi pesanti di ultima generazione (categoria Euro 5 o superiore).


Il credito d'imposta è fruibile in compensazione, utilizzando il seguente codice tributo: "6822", denominato "Credito d'imposta a favore delle imprese di autotrasporto, ai sensi dell'articolo 17, commi 35-undecies e 35-duodecies, legge 102/2009, di conversione del dl 78/2009."
Attenzione
Si ricorda che prima dell'effettivo utilizzo in compensazione del credito spettante le imprese beneficiarie devono dichiarare, ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000, di non aver fruito, ovvero di avere rimborsato o depositato in un conto bloccato, eventuali aiuti illegali o dichiarati incompatibili dalla Commissione europea fruiti in precedenza.

A tal fine le imprese interessate devono compilare l'apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, che si trova allegata alla lettera di concessione del beneficio, ed inviarla a mezzo fax al Ministero, allegando copia di un valido documento di identità del legale rappresentante.

Si fa presente che attualmente può essere messo in compensazione l'acconto del 50% del beneficio relativo alle acquisizioni di automezzi euro 5 o superiori realizzati nel 2007, come indicato nella comunicazione ministeriale pervenuta alle imprese ammesse al beneficio, a meno che le imprese stesse non abbiano espressamente richiesto di vedersi accreditata la somma come contributo diretto.

Per informazioni rivolgersi a:

Andrea Alessi
Tel. 0544 298511 - Fax 0544 400272 - E mail: Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.