Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate (prot. n. 121369/2010 del 13/08/2010) è stato riproposto anche per il 2010 il credito d'imposta a favore delle imprese autorizzate all'autotrasporto di merci per conto terzi, già concesso per l'anno 2008 e per l'anno 2009.
Il bonus corrisponde ad una quota parte dell'importo pagato quale tassa automobilistica per il 2010, per ciascun veicolo di massa massima complessiva non inferiore a 7,5 tonnellate, posseduto e utilizzato per l'attività di autotrasporto conto terzi. In particolare, è stato confermato, come per lo scorso anno, che la misura del credito spettante per i veicoli di massa superiore a 11,5 tonnellate sia pari al doppio della misura del credito spettante per i veicoli di massa massima complessiva compresa tra 7,5 e 11,5 tonnellate.
Il credito può essere fruito solo in compensazione mediante il modello F24, non è rimborsabile e non rileva ai fini del reddito, né ai fini IRAP, né ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR.
Con il Provvedimento direttoriale del 13/08/2010 il credito d'imposta è stato determinato nelle seguenti misure:
per ciascun veicolo di massa massima complessiva compresa tra 7,5 e 11,5 tonnellate, nella misura del 38,5 per cento dell'importo pagato quale tassa automobilistica per l'anno 2010 per ciascun veicolo (misura invariata rispetto a quella stabilita per il 2009, mentre per il 2008 la misura era fissata al 35%);
per ciascun veicolo di massa massima complessiva superiore a 11,5 tonnellate, nella misura del 77 per cento dell'importo pagato quale tassa automobilistica per l'anno 2010 per ciascun veicolo (misura invariata rispetto a quella stabilita per il 2009, mentre per il 2008 la misura era fissata al 70%).
I soggetti interessati, prima di fruire del credito d'imposta, devono preventivamente presentare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445), in cui attestano:
che non versavano in condizioni di difficoltà alla data del 30/06/2008 (articolo 2, comma 2, del DPCM 3 giugno 2009), oppure che tali difficoltà hanno avuto inizio successivamente a tale data;
che non rientrano fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea (articolo 2, comma 4, del DPCM 3 giugno 2009);
di beneficiare del credito d'imposta nel rispetto del limite di aiuti di 500.000 euro nel triennio 2008/2010, al lordo delle imposte dovute, determinato tenendo conto degli aiuti di importo limitato di cui all'art. 3 del DPCM 3 giugno 2009 e degli aiuti «de minimis» di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 (articolo 3, comma 1, lett. c, del DPCM 3 giugno 2009).
Tale dichiarazione sostitutiva è redatta utilizzando il modello allegato al Provvedimento direttoriale ed è presentata a mezzo raccomandata senza avviso di ricevimento a:
Agenzia delle Entrate - Centro operativo di Pescara
Via Rio Sparto n. 21
65129 Pescara
Il modello può essere prelevato gratuitamente dai siti internet del Ministero dell'economia e delle finanze, www.finanze.it, e dell'Agenzia delle entrate, http://www.agenziaentrate.it/.
Il credito d'imposta spettante potrà essere fruito esclusivamente in compensazione, mediante il modello F24. Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate (R.M. n. 81 del 16/08/2010) ha istituito il relativo codice tributo:
"6829", denominato "Credito d'imposta corrispondente a una quota parte dell'importo pagato quale tassa automobilistica per l'anno 2010, in favore delle imprese di autotrasporto - art. 83-bis, comma 26, d.l. 25/06/2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133".
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