Trasporti, Logistica
Carico e scarico merci: indennizzo dopo 90 minuti. Spedizionieri e trasportatori interpretano diversamente la legge
ARSI chiede chiarezza per evitare contenziosi e tutelare la competitività del sistema logistico italiano. Per CNA FITA la finalità della nuova norma è quella di salvaguardare la categoria degli autotrasportatori
Il cosiddetto "Decreto Infrastrutture 2025" (che si riferisce al Decreto-legge n. 73 del 21 maggio 2025, convertito con modificazioni nella Legge n. 105 del 18 luglio 2025) ha ridotto da 120 a 90 minuti il tempo massimo di attesa gratuito per operazioni di carico e scarico merci. Oltre questa soglia, per ogni ora o frazione di ora di attesa, scatta un indennizzo di 100 euro. La misura è valida per ciascuna operazione, includendo i periodi di inattività dovuti al committente, caricatore o destinatario.
Secondo i trasportatori viene riconosciuto che il tempo ha un costo e qualcuno deve pagarlo, mentre gli spedizionieri sollevano dubbi interpretativi che potrebbero avere pesanti ripercussioni economiche.
Le tensioni che si stanno creando sono significative e rischiano di penalizzare l’intera filiera logistica.
INTERPRETAZIONE ARSI
L'Associazione Ravennate Spedizionieri ha affrontato la questione, ritenendo che la nuova normativa non chiarisca un aspetto fondamentale: i 90 minuti comprendono anche il tempo materiale necessario per completare le operazioni oppure coprono solo l’attesa prima dell’inizio delle stesse?
I trasportatori interpretano la norma nel primo senso, sostenendo che la franchigia include tutto il processo. Gli spedizionieri, invece, ritengono che i 90 minuti debbano coprire esclusivamente il tempo di attesa dall’arrivo fino all’inizio delle operazioni, mentre i tempi per l’esecuzione materiale dovrebbero essere oggetto di specifica contrattualizzazione.
Questa divergenza interpretativa sta generando problemi concreti, tra cui le pressioni sui costi con i trasportatori che tendono ad applicare 100 euro immediatamente al superamento dei 90 minuti, mentre caricatori e destinatari li contestano. L’incertezza normativa impedisce, inoltre, di redigere contratti chiari, con il rischio di moltiplicare i contenziosi legali.
Infine, gli spedizionieri sottolineano che questa restrizione normativa sui tempi di attesa, per quanto noto agli operatori, è prevista solo in Italia nel panorama europeo, creando un potenziale svantaggio competitivo per il sistema logistico nazionale.
Le associazioni di categoria stanno chiedendo interventi urgenti presso le commissioni parlamentari competenti, le associazioni di autotrasporto e il Ministero delle Infrastrutture per ottenere un chiarimento interpretativo ufficiale che specifichi se i 90 minuti includono o meno il tempo materiale di carico/scarico; la definizione di linee guida operative per l’applicazione uniforme della normativa; l’attivazione di un tavolo di confronto tra tutte le componenti della filiera logistica.
Gli spedizionieri ravennati evidenziano come la loro posizione tuteli non solo la categoria, ma l’intero sistema produttivo nazionale: Una corretta interpretazione della norma dovrebbe garantire il controllo dei costi logistici, la flessibilità operativa necessaria alle diverse esigenze produttive e l’equilibrio nei rapporti contrattuali lungo tutta la filiera.
La questione richiede una soluzione rapida per evitare che si consolidi un’interpretazione penalizzante per il sistema logistico italiano, già alle prese con le sfide della competitività internazionale e della transizione verso modelli di trasporto più sostenibili.
L’auspicio è che attraverso un confronto costruttivo tra tutti gli attori coinvolti si possa trovare una soluzione che garantisca chiarezza normativa, equità contrattuale e sostenibilità economica per l’intero settore.
INTERPRETAZIONE CNA FITA
CNA Autotrasportatori ribadisce che la posizione da assumere è stata chiarita sin dall’uscita della norma, attraverso specifiche circolari, l’ultima delle quali diffusa il 25 luglio dopo la conversione del decreto. Tuttavia, in queste settimane stanno circolando interpretazioni diverse, spesso promosse da committenti, avvocati e altri operatori della filiera, che rischiano di indebolire l’applicazione della legge.
Secondo CNA FITA, la finalità della norma è chiara: tutelare la categoria degli autotrasportatori, parte storicamente più debole nel rapporto contrattuale. Si tratta, come in passato accaduto con le tariffe a forcella, di una disposizione imperativa che non può essere derogata nemmeno con contratti scritti. La legge è stata concepita per garantire un indennizzo all’autotrasportatore per l’intero periodo in cui il veicolo rimane fermo e improduttivo. Per questo motivo, nei 90 minuti di franchigia devono essere compresi anche i tempi di esecuzione materiale del carico e dello scarico.
La norma lo conferma con chiarezza al comma 3 del nuovo articolo 6-bis del D.Lgs. 286/2005, che stabilisce come l’indennizzo sia dovuto anche qualora vengano superati i tempi di esecuzione indicati nel contratto e ciò risulti dalla documentazione di accompagnamento della merce o da altri documenti firmati dal caricatore, dal committente o dal vettore. Se infatti il caricatore potesse interrompere le operazioni senza oneri, la legge perderebbe di significato, lasciando ancora una volta il costo del fermo a carico degli autotrasportatori.
Dal 7 agosto 2025 CNA FITA ha chiesto ufficialmente al MIT un chiarimento per porre fine al proliferare di letture divergenti. È stato avviato un dialogo costante con le autorità, nella speranza che vengano fornite presto indicazioni precise. Se il Ministero non dovesse esprimersi in modo risolutivo, CNA FITA si rivolgerà direttamente al legislatore. Parallelamente, si valuta anche la via legale, ma la priorità resta ottenere una posizione ufficiale del MIT, ritenuta la migliore garanzia per la categoria.
In attesa di chiarimenti, CNA FITA elenca i principi fondamentali su cui devono fondarsi le rivendicazioni:
la norma è inderogabile e non può essere modificata da accordi contrattuali;
i tempi materiali di carico e scarico rientrano nel conteggio dei 90 minuti di franchigia;
la franchigia copre l’intero tempo di inattività del veicolo, dall’arrivo al completamento delle operazioni;
oltre i 90 minuti è previsto un indennizzo di 100 euro per ogni ora o frazione, rivalutabile annualmente;
il caricatore è responsabile in solido con il committente per il pagamento dell’indennizzo;
il ritardo può essere dimostrato tramite tachigrafo intelligente di seconda generazione o sistemi satellitari di geolocalizzazione;
la richiesta di indennizzo può essere avanzata al committente o al caricatore e, in caso di mancato pagamento, la legge consente di ricorrere al decreto ingiuntivo, semplificando le vie legali.
Accettare accordi che si discostino da questi principi significa svuotare la legge del suo valore e renderla inefficace. Oltre a sollecitare chiarimenti istituzionali, spetta anche alle imprese non prestarsi a compromessi che la committenza tenta di imporre. La legge è uno strumento di tutela reale per gli autotrasportatori: occorre usarla senza esitazioni.
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